Un Voto, un Consiglio
Nel rispetto dell’evidente e inviolabile libertà di scelta di ciascun socio, le modalità tecniche con cui si procederà alle votazioni per il rinnovo degli Organi Nazionali dell’Associazione ci suggeriscono alcune strategie che qui ci permettiamo di esplicitare a chi condivide le nostre idee e il nostro programma, perché questi siano vincenti e facciano tornare Italia Nostra, rinnovandola, ad un’efficiente operatività e ad un’assoluta trasparenza.
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Contributi Culturali
LEGGE URBANISTICA TOSCANA
E TUTELA PAESAGGISTICA
Roberto Mannocci
Presidente della Sezione di Lucca
Questo è l’intervento di Roberto Mannocci al convegno organizzato dal Consiglio Regionale Toscano di Italia Nostra a Firenze il 4 dicembre 2004, alla vigilia dell’adozione della nuova legge urbanistica toscana (L.R. n°1/2005). Se ne ripropone il testo in quanto contenente osservazioni a tutt’oggi pienamente valide ed alcune di esse sembrano recepite all’interno del Decreto Legislativo n 157 del 24 marzo 2006 che ha modificato parzialmente il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio.
Il Codice del Paesaggio
Il Decreto Legislativo 41/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) contiene rispetto alla normativa precedente due importanti innovazioni che qui vogliamo esaminare: un’interpretazione giustamente estensiva del concetto di paesaggio che quasi coincide con il territorio e un ridimensionamento del ruolo delle Soprintendenze nell’azione di controllo.
Il paesaggio non è soltanto la bella veduta naturalistica o l’estetico panorama cui si riferiva la L. 1497/39, ma divengono bene paesaggistico, e quindi di notevole interesse pubblico, gli immobili e le aree che abbiano “significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni”
(art.138). Sulla base di questo concetto estensivo (il Codice recepisce quello che da tempo è stato fatto proprio dalla Cultura) le Commissioni Provinciali, che saranno istituite dalla Regione e che vedranno la partecipazione del Direttore Regionale per i BB. CC e PP., dei Soprintendenti e di esperti in materia di tutela del paesaggio, saranno chiamate a ri-scrivere la mappa dei beni paesaggistici.
Questa fase e la successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici così individuati è di spettanza della Regione e vede il Ministero per i BB. CC. nella veste di collaboratore per l’individuazione di questi Beni. È inoltre previsto per lo stesso Ministero la possibilità di surroga qualora queste Commissioni Provinciali o la Regione risultino inadempienti.
Tuttavia le tutele paesaggistiche non si esauriscono in questa opera.
Spetta alla Regione predisporre una specifica pianificazione paesaggistica che, affiancando quella urbanistica ordinaria, ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli ad alto pregio a quelli degradati, attribuendo a ciascun ambito un corrispondente obiettivo di qualità paesaggistica, che può andare dal mantenimento delle caratteristiche, delle tipologie, dei materiali, delle morfologie fino alla previsione di linee di sviluppo compatibili con il livello di valore riconosciuto in modo da “non diminuire il pregio paesaggistico del territorio”, oppure fino al recupero e alla riqualificazione delle aree degradate e all’individuazione di eventuali “categorie di immobili e di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”, assegnando precisi criteri, prescrizioni e parametri vincolanti per la pianificazione urbanistica,che a quella paesaggistica dovrà essere adeguata.
Il Codice assegna alle Regioni l’elaborazione del Piano paesaggistico, come sopra si è detto, ma con la possibilità di elaborarlo in intesa con i Ministeri dei BB. CC. e dell’Ambiente tramite specifici accordi.
Se viene stipulata tale intesa (in modo del tutto volontario da parte regionale) il Codice prevede che soltanto per le aree di eccellenza dei valori paesaggistici sarà indispensabile la specifica autorizzazione paesaggistica oltre a quella edilizia, mentre per le altre aree basterà la verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, da effettuarsi nel procedimento relativo al titolo edilizio.
Nel caso in cui Regione e Ministeri non concorrano all’elaborazione del piano paesaggistico l’autorizzazione paesaggistica dovrebbe essere obbligatoria anche nelle altre zone tutelate, ma che non rientrano tra quelle con caratteri di eccellenza.
Una grande innovazione viene apportata dal Codice nel campo della gestione e del rilascio delle autorizzazioni specifiche. La competenza esclusiva in questo settore è della Regione o “degli Enti locali cui viene delegata la competenza” attraverso la formazione di Commissioni per il paesaggio, “composte da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella TUTELA del paesaggio” (art. 148).
Al Ministero per i BB. CC. spetta soltanto l’espressione di un parere sulle singole autorizzazioni prima del loro rilascio, ma questo parere non sarà vincolante. Infatti l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in difformità al parere della Soprintendenza. La potestà di veto e di blocco da parte delle Soprintendenze, con l’entrata in vigore a pieno regime del nuovo Codice, non esiste più.
Venendo meno questo ultimo baluardo (che a volte è riuscito ad evitare veri e propri scempi), deriva una enorme importanza e responsabilità per le Commisssioni per il paesaggio, tanto che ne dobbiamo richiedere una grandissima qualificazione.
La nuova normativa regionale
È in questo nuovo ambito legislativo che si collocano le norme regionali sull’uso del territorio della cosiddetta Supercinque (P.d.L.R. 346) [1] .
Questa assegna agli statuti dei vari strumenti urbanistici (PIT, PTC, PS) la valenza di piani paesaggistici.
In questo ambito non prevede alcuna forma di intesa della Regione con il Ministero per i BB. CC. per l’elaborazione dello statuto contenuto nel PIT (cui è assegnata valenza di piano paesaggistico alla scala regionale).
L’art. 34, c. 1, invece, prevede che lo statuto del P.T.C. (che ha valenza di piano paesaggistico provinciale) venga elaborato e approvato nel rispetto dell’intesa con il M. BB. CC. e con il Ministero dell’Ambiente.
Per l’elaborazione dello statuto del P.S. (quindi alla scala comunale), di nuovo la Supercinque non prescrive alcuna collaborazione con il Ministero.
Una situazione altalenante che ci appare non molto comprensibile, perché o l’apporto di competenze del Ministero dei BB. CC. è ritenuto importante e necessario per la pianificazione paesaggistica, e allora questo apporto dovrebbe essere sempre previsto a tutti i livelli di questa pianificazione, oppure la Regione decide che siano solo gli Enti locali ad elaborarla, accettandone tutte le conseguenze.
Chiaramente noi siamo a favore di una compartecipazione congiunta tra Amministrazioni locali e Ministeri nell’elaborare questo tipo di pianificazione proprio per la competenza e cultura specifica riscontrabili negli uffici ministeriali e carenti certamente, ad esempio, negli uffici comunali.
Da notare anche che solo con questa compartecipazione generalizzata dei Ministeri a tutti i livelli della pianificazione paesaggistica potrà essere evitata la richiesta della specifica autorizzazione paesaggistica per le aree di cui all’art. 143, c. 5, punto b e punto c (ovvero quelle che presentano livelli di non eccellenza paesaggistica).
Altro aspetto che vogliamo evidenziare nelle norme della Supercinque è la delega regionale ai Comuni del controllo e gestione della tutela paesaggistica attraverso le Commissioni comunali per il paesaggio. L’art. 89 della Supercinque lascia pressoché inalterata la composizione di queste Commissioni, formate da “esperti in materia paesistica e ambientale”, da “pescare” tra i professionisti iscritti da 5 anni agli albi professionali degli architetti, agronomi, ingegneri, geologi, tra i docenti universitari etc.
Orbene se teniamo presente ciò che si è verificato fino ad oggi in questo campo e se guardiamo con occhio disincantato come in realtà avviene la scelta di questi esperti, non c’è da essere confortati da questa conferma. Le nomine dei Consigli Comunali non si basano tanto sulla validità di un curriculum specifico presentato dai candidati, ma la scelta ricade solo su due persone gradite e vicine alla maggioranza ed una alla minoranza, perché in tal modo sono in grado di garantire che non verranno posti ostacoli alle volontà (spesso contrarie alla tutela) delle Amministrazioni. Se questo è ciò che si è verificato fino ad oggi (la tutela paesaggistica a livello comunale nell’80% dei casi è gestita così), questo sarà ancora più grave domani, perché scompare la possibilità che le Soprintendenze possano “mettere delle pezze” e bloccare alcuni dei molteplici misfatti. Proprio perché queste Commissioni saranno l’ultimo baluardo deliberante sulle autorizzazioni paesaggistiche è indispensabile garantirne una vera e grande qualificazione.
Altre proposte
Innanzi tutto, come richiede il Codice, i componenti le Commissioni devono avere particolare e qualificata esperienza nella TUTELA paesaggistica e non, come afferma la proposta di Legge Regionale 346, essere genericamente “esperti” in materia di paesaggio e di ambiente. L’esperienza richiesta, lo sottolineiamo, deve essere nella TUTELA del paesaggio e in questo senso deve essere rivisto l’art.89 della P.d.L. 346.
Ancora. Abbiamo sempre evidenziato come i Comuni siano organismi troppo sensibili e deboli alle pressioni dei singoli elettori e del potere economico locale. Proprio per questo riteniamo che la delega a questi organismi così deboli in una materia così delicata come quella paesaggistica non sia in grado di dare alcuna garanzia. Noi ravvisiamo la necessità che sia un organismo superiore a gestire questa materia.
Noi ravvisiamo nell’organismo provinciale la scala più opportuna per un controllo di questo genere, magari esercitato attraverso più Commissioni specifiche cui viene assegnata una parte coerente del territorio provinciale, (come ad esempio i comprensori ai tempi delle CIBA).
In tal modo sarebbe maggiormente garantita sia una prospettiva valutativa ad una scala più appropriata e più coordinata al suo interno per una valutazione su zone e situazioni simili, sia una necessaria qualificazione in materia di TUTELA paesaggistica da parte dei componenti (come è possibile trovare 3 esperienze qualificate in questo settore, come chiede il Codice, per ogni comune della regione per formare le commissioni occorrenti?), sia un criterio di nomina maggiormente slegato dalle necessità di condurre in porto le singole operazioni edilizie gestite dalle amministrazioni comunali, sia la necessaria approfondita conoscenza delle realtà territoriali da parte delle Commissioni stesse, sia l’effettiva possibilità di partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte delle Soprintendenze (“di diritto”, come precisa l’art. 89, c. 8), possibilità altrimenti puramente teorica essendo le Soprintendenze dotate solo di un funzionario per ambito comprensoriale che evidentemente non può far la spola tutti i giorni tra i vari comuni della sua zona, passando da Commissione a Commissione…
Infine, un’articolazione del genere porterebbe anche a qualche non disprezzabile risparmio economico [2].
In chiusura, dopo questa richiesta di una ridefinizione della scala alla quale può essere esercitata in modo effettivo e conveniente una tutela paesaggistica, desidero avanzare una proposta che può apparire provocatoria, ma che in realtà non lo è.
Siccome il Codice, come sopra detto, prescrive che i componenti delle Commissioni per il paesaggio, chiamate a gestirne la TUTELA, devono essere “soggetti con particolare e qualificata esperienza nella TUTELA del paesaggio”, non è da ritenere che questo titolo possa essere maggiormente garantito da individui appartenenti alle Associazioni ambientaliste riconosciute, come la nostra, piuttosto che da un professionista del mattone i cui lunghi meriti sono quelli di aver lavorato tanto? [3]
[1] Questo progetto di Legge è divenuto, senza sostanziali cambiamenti, la L.R. n°1/2005 ovvero la nuova legge toscana sull’uso del Territorio in sostituzione di quella precedente vigente dal 1990.
[2] Il Decreto Legislativo n. 157 del 24.03.06, con l’art. 16, interviene a ri-scrivere l’art. 146 del Codice nel senso auspicato da questa nota. Infatti il Decreto prevede che la Regione possa delegare la propria funzione di controllo sul paesaggio non ai singoli Comuni, ma a Commissioni locali di ambito provinciale o comprensoriale. Lo stesso articolo poi rende vincolante a tutti gli effetti il parere del Soprintendente sulla compatibilità paesaggistica.
[3] Il medesimo Decreto 157 riconosce la possibilità di partecipazione a tutti gli effetti delle Associazioni come Italia Nostra all’interno delle Commissioni per il Paesaggio, istituite a scala regionale per la dichiarazione di “notevole interesse pubblico” di ambiti territoriali. L’art. 7 del decreto (sostitutivo dell’art. 137 del Codice) recita: “ I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349”.

Contributi Culturali
Competitività, innovazione e sostenibilità
Tre parole chiave per comprendere il cambiamento
Andrea Ferraretto
Italia Nostra, Sezione di Roma
Un programma capace di dare futuro alle speranze dell’Italia dovrebbe partire da questi tre concetti, comprendendo a fondo i legami e le correlazioni che vi si possono riscontrare. Non è un passaggio da trascurare: oggi il vero obiettivo per assicurare un futuro di sviluppo, basato sulla competitività reale, evitando il ricorso allo sfruttamento del lavoro e la riduzione delle garanzie sociali, è dato dalla capacità di gestire in modo sostenibile le risorse naturali, acquisendo un ruolo e una posizione nel settore dell’innovazione tecnologica e della ricerca scientifica applicata. Significa adottare scelte, industriali ed economiche, improntate alla sostenibilità, favorendo la diffusione di innovazione, efficienza e tecnologie in grado di utilizzare minori quantità di risorse, prima di turtte l’ebergia Oggi l’Italia è uno dei paesi europei che investe meno nell’innovazione tecnologica, che registra a un arretramento nella ricerca scientifica e nell’adozione di politiche di sostenibilità ambientale: l’Italia è uno dei paesi più dipendenti dal trasporto privato su gomma, con una delle reti ferroviarie meno integrate ed efficienti in termini di capacità e velocità; l’intermodalità del trasporto delle merci e il trasporto pubblico nelle aree urbane sono pressoché un’ipotesi. L’efficienza energetica del nostro Paese è a un livello trascurabile e la dipendenza da fonti fossili è tra le più elevate: l’impiego di risorse rinnovabili, prima tra tutte quella solare è lasciata in un quadro marginale. Anche le politiche di gestione del territorio e la tutela della biodiversità e del paesaggio sono considerate qualcosa di residuale, più attinente alla “bellezza” estetica che non alla conservazione di risorse essenziali per la vita e la qualità dello sviluppo. Come si fa a continuare a parlare di turismo e agricoltura indicandoli come due settori strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree rurali e poi proporre la svendita delle spiagge e dei beni culturali come soluzione per risanare i conti dello Stato? Manca una politica di gestione delle risorse ambientali e naturali che comprenda e applichi il concetto per cui il turismo e la produzione di prodotti alimentari di qualità dipendano in modo inequivocabile dalla disponibilità di spazi e sistemi territoriali mantenuti in equilibrio. Le aree naturali protette, la Rete europea Natura 2000, sono tuttora vissuti come un vincolo per lo sviluppo e un limite per l’espansione delle attività produttive: ma senza mare balenabile, fiumi puliti, centri storici recuperati, strade decongestionate, qualità dell’aria e dell’acqua, come si fa a continuare a progettare l’incremento dell’offerta turistica? Ogni anno vengono resi noti i dati sulla balneabilità delle coste italiane, da parte del Ministero della Salute ogni anno si registra un incremento dei divieti di balneazione e, a cosa si assiste? A una politica di gestione del territorio che favorisce l’edificazione, anche attraverso i ricorsi ai condoni e l’assoluta mancanza di una concreta azione di tutela, ripristino e valorizzazione. L’ultima proposta, frutto di menti illuminate e dotate di grande visione strategica, è stata quella di proporre la svendita delle spiagge per realizzare alberghi e villaggi turistici. Ha un senso? Quale effetto produce sulla qualità e sulla competitività dei sistemi locali di offerta turistica? Mancano le idee e soprattutto il senso dello Stato di saper impegnarsi per realizzare un processo di sviluppo che duri nel tempo: si ha sempre l’impressione che tutto venga deciso e attuato con logiche di breve periodo, ancora legate al concetto di consumo delle risorse e non a quello di gestione. Forse più che continuare a proporre grandi opere, con investimenti di difficile reperimento, bisognerebbe saper programmare e governare nella direzione di restituire competitività all’economia garantendo qualità dell’ambiente, certezza delle regole e continuità nell’azione.
Spaziogiovani
Le Giornate Ecologiche
Scuola Elementare "E.Codignola", Crotone, 1989
Scuola Elementare "A. Rosmini", Crotone, 1976

