Auguri
Nonostante i tanti misfatti segnalati in queste pagine non abbiamo perso la fiducia che ancora qualcosa possiamo fare per salvare il Bel Paese.
Questo è il nostro impegno e questo BLOG è un contributo per sensibilizzare le coscienze.

MARIA RITA SIGNORINI
TERESA LIGUORI
FRANCESCO CANESTRINI
ALBERTO LOCHE
ROBERTO MANNOCCI
EVARISTO PETROCCHI
GUIDO ORLANDINI
GAETANO RINALDI
Iniziative
FIRMA L'APPELLO!
Appello lanciato da Italia Nostra Firenze al Convegno del 9 dicembre 2006
... Dopo Monticchiello Paesaggio da salvare...
a firma Leonardo Rombai, Mariarita Signorini e Beatrice Bensi.
Hanno aderito
Italia Nostra Toscana,
WWF Toscana
e solo durante la giornata del Convegno sono state raccolte oltre 130 firme:
relatori del convegno,
docenti universitari,
rappresentanti politici,
presidenti dei comitati civici fiorentini,
comitati civici di Bagno a Ripoli, di Fiesole, della Val di Sieve,
Associazione foresta del Teso,
Italia Nostra,
Marevivo,
Coordinamento salvaguardia Boccadarno,
aderenti Legambiente e Lipu.
Chiediamo di sottoscriverlo.
Lo presenteremo con un numero considerevole di adesioni alle autorità competenti.
APPELLO
Per il cambiamento della gestione del territorio in Toscana
La tutela dei beni paesaggistici e ambientali è un valore fondamentale che trascende la semplice dimensione locale e regionale, avendo al contrario rilevanza nazionale e sovranazionale. L’art. 9 della Costituzione pone fra i principi fondamentali, non modificabili neppure con il procedimento di revisione costituzionale, la tutela del paesaggio che quindi non è suscettibile di essere subordinata a qualsiasi altro valore o interesse economico, sociale, ecc, come ribadito da diverse sentenze della Corte Costituzionale.
Per aderire all'appello inviare una e-mail con i propri
dati all'indirizzo:
rinnovaitalianostra@libero.it
Modulo per la raccolta delle firme:
cliccare sull'icona per scaricare il file 
Iniziative
RASSEGNA STAMPA DEL CONVEGNO
"SALVARE IL PAESAGGIO TOSCANO"
organizzato a Firenze dal Consiglio Regionale
di Italia Nostra
La Repubblica – Firenze 9/12/06
"Il paesaggio è strategico per progettare lo sviluppo"
Parla Agnoletti, uno degli esperti del Piano nazionale.
Oggi in via de´ Pucci il convegno sul governo del territorio dopo Monticchiello.
"Le Regioni devono varare misure che lo esaltino come valore aggiunto".
Dal 1832 ad oggi i diversi tipi di usi del suolo sono calati da 65 a 18.
"L´agricoltore oggi svolge ruoli nuovi, quali la conservazione dell´ambiente".
Alla Toscana dovrebbero essere assegnati fondi per 369 milioni di euro. La tutela e la conservazione del paesaggio sono ormai diventati punti centrali per il governo del territorio. In Toscana, forse più che altrove, dopo le ultime polemiche sulle urbanizzazioni in aree di grande rilievo paesaggistico. Non ultimo, il caso della Val d´Orcia, di cui si discuterà oggi in un convegno, «Dopo Monticchiello. Paesaggio toscano da salvare: ripensare il ‘Governo del territorio´» (Palazzo incontri, ore 9.30 via de´ Pucci 1), a cui parteciperanno i responsabili di «Italia Nostra», Nicola Caracciolo, Carlo Ripa di Meana, il critico Alberto Asor Rosa, il direttore regionale dei Beni culturali Mario Lolli Ghetti, l´urbanista Pier Luigi Cervellati, il magistrato Giovanni Losavio, l´assessore regionale all´urbanistica Riccardo Conti e altri esperti e studiosi. Un problema apertissimo, che incrocia scelte politiche per la conservazione dell´ambiente e di sviluppo del settore agricolo-forestale. Parteciperà al convegno anche Mauro Agnoletti, docente di analisi del paesaggio, storia ambientale e forestale alla facoltà di Agraria e di Architettura, oltre che coordinatore della Commissione "paesaggio" del Piano strategico nazionale di sviluppo rurale, in cui si definiscono le politiche agricole 2007-2013 attraverso l´impiego di fondi comunitari pari a circa 8 miliardi di euro per l´Italia. Agnoletti spiega come la Toscana si avvia ad affrontare il nodo tra "governo del territorio e sviluppo rurale". Alla luce dei mutamenti economico-sociali e del paesaggio agricolo e forestale della nostra regione, tra l´altro analizzati e fotografati dall´800 ad oggi, in un progetto da lui diretto.
Professore, una premessa: come e quanto è cambiato il paesaggio toscano?
«Il paesaggio toscano, come quello italiano, ha avuto trasformazioni imponenti. Il nostro monitoraggio ha preso in considerazione l´1% del territorio su 13 aree di studio, dal 1832 ad oggi. L´assetto ottocentesco ha evidenziato una predominanza di aree boscate (52%), seguite da quelle pascolate (28%) e dalle coltivazioni agricole (20%). Abbiamo registrato grande varietà di usi del suolo, fino a 65 tipi diversi per 1000 ettari. Ad esempio sulle Apuane: vite, olivo, castagno, frutteti, pascolo, prato, orto, bosco, coltivazione della canapa, siepi, filari, ecc. Dal 1954 in poi si osserva invece la tendenza all´abbandono con un notevole aumento dei boschi. Gli usi del suolo si sono ridotti da 65 a 18. L´aspetto più macroscopico è che la diversità del paesaggio regionale si è ridotta di circa il 47%».
Iniziative
TOSCANA/ TUTELA PAESAGGISTICA
A proposito di Commissioni…
Nel corso del Convegno organizzato dal Consiglio Regionale di Italia Nostra a Firenze il 9.12.2006 sul tema “SALVARE IL PAESAGGIO TOSCANO”, è stata presentata questa analisi che mette a confronto le norme del Codice con quelle della Regione Toscana sull’aspetto (non secondario) delle Commissioni preposte alla tutela e al controllo dei beni paesaggistici.
Roberto Mannocci, Consigliere Nazionale di Italia Nostra
1. LE COMMISSIONI REGIONALI PROPOSITIVE DELLA TUTELA
IL CODICE ( Art. 137 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Art. 137 - Commissioni regionali
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza
nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
LA REGIONE TOSCANA ( Artt. 1/2 della L.R. 26/2006 , BURT N° 21 del 7.7.2006)
Art. 1 - Istituzione delle commissioni
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42... è istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico...
Art. 2 - Composizione e durata
1. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;
d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di cui:
a) due designati direttamente dalla Regione;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo il procedimento indicato all’articolo 3.
3. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del
paesaggio;
b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia.
4. Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i membri effettivi.
5. I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque anni (non si dice se l’incarico è rinnovabile).
OSSERVAZIONI
La Regione ha scelto di istituire Commissioni di livello provinciale invece che una sola commissione regionale.
Al di là dei membri di diritto, la Regione fa scelte precise all’interno delle possibilità date dal Codice sulla designazione degli altri membri, in numero di quattro.
A. In primis la Regione riserva alla sua scelta solo 2 dei quattro componenti aggiuntivi.
B. La Regione scarta la formulazione di scegliere all’interno di terne fornite dalle categorie esterne (università toscane, Fondazioni, Associazioni)
C. La Regione delibera che i 2 membri di sua nomina sono indicati dalla stessa Regione tra docenti universitari o “altri soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”. Nel testo regionale scompare il riferimento specifico a due categorie precisamente individuate dal Codice, ovvero le Fondazioni di promozione e tutela paesaggistica e le Associazioni portatrici di interessi diffusi (ad es. Italia Nostra, WWF…).
D. Il testo regionale formalmente non scarta esponenti di Fondazioni e Associazioni, ma non si impegna a scegliere anche nel loro ambito. La scelta della Regione non passerà attraverso le indicazioni ‘istituzionali’ fornite da Università, Fondazioni, Associazioni, ma sarà una scelta ‘sua’ propria, interamente autonoma, su singoli che hanno i requisiti richiesti dal Codice.
E. Il Codice afferma che tutti e 4 i membri aggiuntivi devono possedere i requisiti specifici di particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. Tale requisito non è invece richiesto dalla Regione per i 2 membri la cui designazione viene delegata alla Provincia e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che sceglieranno tra “i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia stessa” a cui non si chiedono nemmeno i requisiti di cui sopra. Questo comporta re-inserire nella Commissione paesaggistica membri coinvolti interamente nell’ordinaria pianificazione urbanistica, mischiando pericolosamente i due livelli che il Codice invece vuole tenere nettamente separati (v. punto successivo), perché i controllori non devono e non possono essere i controllati!
2. LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO
IL CODICE (artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, il Codice prescrive l’accertamento della compatibilità e il rilascio della specifica autorizzazione da parte regionale. L’art. 146, c. 3, del Codice prevede che le Regioni possono delegare la funzione autorizzatoria “alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali…al fine di assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali”. Le autorizzazioni paesaggistiche possono essere delegate ai singoli Comuni solo ed eventualmente dopo l’approvazione definitiva del piano paesaggistico (elaborato in sinergia con i Ministeri) e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. In caso di delega ai Comuni rimane sempre vincolante il parere della Soprintendenza.
L’art. 148 del Codice prescrive che entro il 31.12.2006 la Regione promuova l’istituzione e disciplini le Commissioni locali per il paesaggio, di supporto ai soggetti sovracomunali delegati in materia di autorizzazione paesaggistica: “Le Commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”.
LE NORME REGIONALI TOSCANE (L.R. 1/2005 art. 89)
Nella L.R. 1/2005 si assegnano ai Comuni il controllo e la gestione della tutela paesaggistica attraverso le Commissioni comunali per il paesaggio. L’art. 89 della L.R. lascia pressoché inalterata la composizione di queste Commissioni rispetto alle norme precedenti, formate da “esperti in materia paesistica e ambientale”, da scegliere dai Comuni tra i professionisti iscritti da 5 anni agli albi professionali degli architetti, agronomi, ingegneri, geologi, tra i docenti universitari etc. Questa formulazione contrastava già con la prima stesura del Codice (che all’art.148 prescriveva che i soggetti delle Commissioni fossero esperti nella tutela del paesaggio), ma oggi è del tutto incompatibile con i nuovi artt. 146 e 148 del Codice. E’ incompatibile (e quindi illegittima) la delega paesaggistica alla scala comunale, ma è incompatibile anche la composizione delle Commissioni stesse che devono essere formate da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, non semplicemente da professionisti del mattone.
OSSERVAZIONI
Ad oggi non abbiamo traccia di modifiche della legge regionale in adeguamento al Codice su questo punto. Certo è che la Regione dovrà adeguarvisi e (si spera) in modo più coerente e legittimo rispetto a quanto fatto con le Commissioni regionali propositive per la tutela (v. sopra). Certo è, ancora, che le Commissioni comunali attuali sono risultate per niente efficaci nel controllo degli interventi in zone paesaggisticamente tutelate. Se qualcosa del paesaggio toscano si è salvato questo è dovuto soprattutto a qualche intervento a posteriori delle Soprintendenze che sono riuscite (ma sempre meno) a fermare quello che le Commissioni hanno lasciato sempre passare. Filiazioni dirette dei Consigli Comunali (con due membri indicati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza), hanno mostrato di avere negli Amministratori che li hanno nominati i loro diretti referenti e ad essi rispondono. Non solo, ma con l’entrata in vigore della L.R. 1/2005, a seguito dell’adozione della locuzione generica “il Comune” all’interno dell’art. 89, si è arrivati all’interpretazione che la scelta e la nomina dei componenti di queste Commissioni è spettante non al Consiglio Comunale, ma addirittura alla Giunta. Così le Giunte di diversi Comuni (tra i quali anche un capoluogo di Provincia come Lucca con Del. G.M. 127 del 26.5.06) hanno proceduto a rinnovare la composizione di questi Organismi… senza alcuna reazione da parte della Regione Toscana! Occorre una immediata e chiarificatrice modifica della LR.1/2005 su questo punto.
Per garantire un vero controllo sugli interventi in aree paesaggisticamente protette, inoltre, dovrebbe prevedersi l’acquisizione preventiva del parere ambientale da parte delle Soprintendenze e delle Commissioni anche sui piani urbanistici attuativi che interessano parti di aree sottoposte a tutela (e non solo a posteriori sulle singole concessioni edilizie)…Senza questo…non andremo in alcuna direzione! Perché nessuno, nemmeno una Soprintendenza avrà la forza di annullare un piano già approvato e che ha mosso e reso raggiungibili enormi interessi economici.