Rinnovamento nella Tradizione

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venerdì, 29 giugno 2007

Iniziative
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NON SNATURATE IL PARCO DEL POLLINO,
ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Italia Nostra incontrerà il 2 luglio il commissario del Parco
 
Il 2 luglio è previsto l’incontro fra una delegazione calabro-lucana di Italia Nostra e il commissario del Parco nazionale del Pollino. La delegazione dell’Associazione solleverà nel corso dell’incontro con il Commissario Domenico Pappaterra, diversi temi. Primo fra tutti quello dell’adozione non più rinviabile del Piano del Parco, dopo ben otto anni di colpevoli ritardi. La pianificazione del Parco dovrebbe svolgere un ruolo essenziale di cerniera tra lo sviluppo locale e quello nazionale, fondato sulla priorità della conservazione della diversità biologica e nella protezione degli ecosistemi, obiettivo fondante dei parchi nazionali e delle aree protette. Pur tenendo ben presente la necessità di una gestione corretta e senza sprechi, Italia Nostra ricorderà come l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio naturale sono beni comunque da tutelare e salvaguardare. In questa prospettiva l’associazione spiegherà la propria contrarietà nei confronti della riperimetrazione del Parco che dovrà mantenere invece la sua estensione originaria. Dirà un secco no alla centrale a biomasse delMercure, un progetto che favorirebbe un disboscamento selvaggio di alcune zone (SIC e ZPS). Motiverà la propria irriducibile opposizione agli impianti eolici devastanti per il territorio e per il paesaggio, alle strade asfaltate che distruggono la bellezza dei sentieri dei boschi, e alle cementificazioni di angoli suggestivi delle montagne. Italia Nostra chiederà inoltre una particolare attenzione per i beni culturali del Parco, come i santuari rupestri, alcuni dei quali restaurati in modo sbagliato (vedi Cerchiara e Papisadero), o come i piccoli deliziosi borghi montani ristrutturati senza regole. Italia Nostra farà appello inoltre al superamento dei campanilismi e di ogni personalismo localistico che rischiano di snaturare i principi e le indicazioni concrete di alcune leggi nazionali, come la legge quadro, uno dei migliori provvedimenti di tutela in Europa. Il Parco del Pollino – sosterrà con nettezza l’associazione – deve mantenere ben salde le prerogative di Parco nazionale.Il Parco nazionale del Pollino, il più vasto d’Italia, nacque nel 1993, dopo che nel 1991 era stata approvata la legge sulle aree protette il cui testo base era stato studiato da un gruppo di esperti di Italia Nostra.

Ufficio stampa di Italia Nostra - 06 42008842/39
GrandiFaggi
postato da: gruppo17 alle ore 22:19 | link | commenti (1)
categorie: 02 le nostre iniziative
mercoledì, 27 giugno 2007

Cronache
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TOSCANA/ ASSEMBLEA DEI COMITATI

La Rete Toscana dei Comitati coordinati da Alberto Asor Rosa ha indetto un'importante assemblea per il giorno sabato 7 Luglio a Firenze.

Cliccare sull'icona per visualizzare la locandina dell'evento:

7 LUGLIO_LOCANDINA

 

postato da: gruppo17 alle ore 20:51 | link | commenti
categorie: 06 cronache
martedì, 26 giugno 2007

Segnalazioni
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LIGURIA/ DEGRADO PAESAGGISTICO

Troppi spettatori inattivi all’invasione del cemento! Leggi inattuate e rimpallo di responsabilità tra MiBAC e Regione. Un’analisi della situazione in Liguria.

Federico Valerio, Presidente Italia Nostra Sezione di Genova
Carlo Raggi, Italia Nostra, Sezione di Genova

da La Repubblica, Cronaca di Genova, 24.06.07
 
Abbiamo seguito sulla stampa locale il palleggiamento di responsabilità tra Regione Liguria e soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per quanto concerne il palese degrado del territorio ligure. E riteniamo necessario segnalare alcune rilevanti omissioni e carenze dell' amministrazione regionale e di quella statale in materia di tutela ambientale, non solo per fornire elementi utili per un giudizio circa l' attribuzione all' una o all' altra della maggiore responsabilità del degrado, ma anche e soprattutto per stimolarle ad un' azione di tutela più efficace. In base all' articolo 138 del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, il potere di richiedere l' avvio del procedimento per l' individuazione dei beni paesaggistici è attribuito tanto alla Regione quanto alle direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. In Liguria, per quanto ci risulta, né l' una né l' altra hanno formulato richieste in tal senso, da quando è entrato in vigore il Codice, sebbene sia ben noto che aree di rilevante valore paesaggistico, esposte al rischio di interventi distruttivi di tale valore, non sono state ancora individuate ai sensi dell' articolo 136 del Codice, né sono sottoposte dal vigente P. T. C. P. regionale al regime di conservazione. Il D. Lgs. 24/3/2006 n. 157, sostituendo l' articolo 146 del Codice, ha posto rilevanti limitazioni al potere delle Regioni di delegare la funzione autorizzatoria ai Comuni; ma sino ad oggi né la Regione Liguria né la soprintendenza hanno tenuto conto di Queste limitazioni, sebbene siano evidenti le conseguenze negative della delega ai Comuni. Il D. Lgs. n. 157/06, sostituendo l' articolo 146 del Codice, ha anche disposto che il parere della Soprintendenza sulle domande di autorizzazione paesaggistica sia vincolante «fino all' approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 143, comma 3, e all' avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali»; ciò comporta che il preventivo parere della soprintendenza debba ritenersi necessario per i procedimenti di autorizzazione anche nella fase transitoria disciplinata dall' articolo 159 (in quanto l' approvazione del piano paesaggistico comporta, ai sensi del c. 1 dell' articolo 159, la fine di tale fase). Eppure (sebbene sia trascorso oltre un anno dall' entrata in vigore del D. Lgs. n. 157/2006) la necessità di tale parere non risulta sia stata segnalata ai Comuni della Liguria dalla soprintendenza o dalla Regione, né che la mancanza del parere sia stata posta a base di annullamenti di autorizzazioni da parte della soprintendenza. Sostituendo l' articolo 148 del Codice, il D. Lgs. n. 157/2006 ha stabilito che entro il 31/12/2006 le Regioni promuovano l' istituzione di «Commissioni Locali per il Paesaggio» - aventi il compito di esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche - «competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico» e «composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio». Tali commissioni sarebbero certamente in grado di esprimere pareri più qualificati e più autorevoli rispetto ai pareri degli esperti compresi nelle commissioni Edilizie Integrate previste dalla legislazione regionale (pareri che vengono quasi sempre disattesi). Pur essendo trascorsi oltre cinque mesi dal 31/12/2006, la Regione Liguria non ha provveduto all' Istituzione delle «Commissioni Locali»; ma non è stata neppure sollecitata a tale adempimento dalla soprintendenza o dalla direzione regionale. Con il D. P. R. 12/12/2005 (entrato in vigore il 31/7/2006) è stato dettagliatamente precisato il contenuto della «relazione paesaggistica» che deve corredare l' istanza di autorizzazione paesaggistica e che «costituisce per l' amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni» in ordine alla compatibilità dell' intervento progettato. Non risulta che il decreto sia stato segnalato ai Comuni della Liguria dalla Regione o dalla soprintendenza, né che questa abbia posto a base di annullamenti di autorizzazioni paesaggistiche la violazione delle prescrizioni contenute nel decreto stesso. L' articolo 155 del Codice attribuisce alle Regioni il compito di vigilare sull' ottemperanza alle disposizioni del Codice da parte delle amministrazioni da loro individuate per l' esercizio delle competenze in materia di paesaggio; ma dispone anche che 'l' inottemperanza alla persistente inerzia nell' esercizio di tali competenze comporta l' attivazione dei poteri sostitutivi da parte del ministero». In Liguria l' inerzia della Regione nell' esercizio della funzione di vigilanza è evidente; ma non risulta che vi sia mai stata attivazione di poteri sostitutivi da parte dell' amministrazione Statale. E' evidente che, ad oggi, né la Regione, né la soprintendenza vogliono apparire ai progettisti, ai costruttori, come quelli che dicono NO; ma non vogliono poi apparire come quelli che hanno detto SI, quando gli scempi sono denunciati da cittadini che non rappresentano interessi politici, economici, clientelari, da cittadini che si preoccupano della tutela del paesaggio. Ma se le leggi vigenti attribuiscono alle soprintendenze poteri sostitutivi ed inibitori finalizzati alla salvaguardia, l' ultima parola può sempre essere detta dalla Soprintendenza. Sempre che lo voglia.


postato da: gruppo17 alle ore 22:03 | link | commenti
categorie: 03 segnalazioni
sabato, 23 giugno 2007

Iniziative
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LUCCA/ LA MATTANZA DEGLI ALBERI

Un'ennesima inutile selvaggia distruzione del patrimonio arboreo delle città
 
Roberto Mannocci, Presidente Italia Nostra, Sezione di Lucca
 
Lungo i viali che circondano l’anello urbano, all’altezza del viale Giusti, si è proceduto ad abbattere una serie di belle piante di tiglio che erano collocate sul marciapiede esterno di detto viale. Oggi ne rimangono alcuni tronchi mozzati tra le intersezioni con via N. Sauro e via F. Filzi.
La motivazione (esiste sempre una motivazione!) sembra sia quella della realizzazione di uno scavo (che si sta effettuando) per interrare tubazioni di servizi a rete.
Constatiamo che l’abbattimento del patrimonio arboreo sta divenendo una disinvolta costante nel comportamento del Comune di Lucca (i tigli di Via Sarzanese, i tigli di Viale Castracani, i pini tra viale Europa e viale Carducci…), quasi un punto fermo preso nei confronti di un patrimonio considerato come “inesistente”!
Eppure con un minimo di buona volontà esistevano altre soluzioni per la trincea collocandola, ad esempio, in altra zona del marciapiede più distante dal tronco degli alberi.
Impossibili altre soluzioni? Perché?
L’Opera delle Mura, che ha competenza a gestire il verde di questa zona, si è dichiarata d’accordo? Il Collegio ambientale e la Soprintendenza, sotto il cui controllo paesaggistico è sottoposta l’area, sono stati coinvolti, come per legge, e hanno dato il loro assenso e nulla osta ufficiali?

Postilla
Dopo la nota su scritta abbiamo saputo che per l'abbattimento dei tigli sono stati richiesti tutti i permessi prescritti.
Il Collegio Ambientale di Lucca ha espresso parere favorevole e la Soprintendenza ha fatto passare il tempo a disposizione (60 gg) per annullare l'atto senza farsi viva, facendo scattare il silenzio-assenso.
Nascono due domande!
1. A cosa servono i Collegi Ambientali?  Aboliamoli!
2. A cosa serve la Soprintendenza di Lucca? O cambia... o così non serve a niente!
Il problema del paesaggio toscano non sono gli abusi, ma i permessi e tutta questa serie di falsi, ipocriti controlli .

postato da: gruppo17 alle ore 16:24 | link | commenti
categorie: 02 le nostre iniziative

Iniziative
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PAESAGGIO TOSCANO /
CHE LE COMMISSIONI SERVANO A QUALCOSA…

Una nota e un’analisi della sezione lucchese di Italia Nostra indirizzate al Ministero per i BB. CC., con le quali si chiede un’urgente verifica sulla rispondenza delle norme regionali toscane con quelle del Codice dei BB. CC. Nel mirino sia le Commissioni del Paesaggio propositive della tutela recentemente istituite (art. 137 del Codice e succ. modifica) sia quelle locali cui spetterebbe il controllo in prima istanza sugli interventi nelle zone paesaggisticamente vincolate, ma che, risultando diretta diramazione dei Comuni (anzi delle Giunte comunali!), sono sempre totalmente inutili!!!!

Roberto Mannocci, Presidente Italia Nostra Sezione di Lucca
 
OGGETTO - Regione Toscana: Le Commissioni per il Paesaggio – Prescrizioni del Codice e attuazione delle stesse da parte della Regione Toscana – Richiesta di verifica
 
Con L.R. N° 26 del 29 Giugno 2006 il Consiglio Regionale della Toscana ha istituito le Commissioni per il Paesaggio previste dall’art. 137 del Codice dei BB. CC. (come modificato dal d.lgs. 157 del 24.03.06).
Con Decr. del Pres. della Giunta Reg. Tosc. N° 8 del 18.01.07 sono stati nominati i componenti di queste Commissioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico per gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del d.lgs.42/2004.
I modi con cui si è pervenuti a tali nomine con i due atti regionali sopra ricordati, a nostro giudizio, non sono rispettosi di quanto stabilito dal Codice.
A livello di Regione Toscana infatti sono stati aprioristicamente esclusi due dei soggetti previsti dal Codice: le Fondazioni e le Associazioni che si occupano di tutela. Al loro posto sono stati immessi invece nel novero dei 2 esperti nellatutela del paesaggio 2 tecnici delle amministrazioni Provinciali e Comunali designati rispettivamente dalle singole provincie e dall’Associazione dei Comuni. Gli altri 2 esperti nella tutela del paesaggio previsti dal Codice sono stati nominati nel campo dei docenti universitari, ma il curriculum di diversi di essi non è per niente coerente con la competenza ed esperienza prescritta, trattandosi solo di esperti di pianificazione, partecipazione urbanistica, progettazione architettonica, storia dell’arte, arti grafiche…...
Nell’Allegato 1 presentiamo un dettagliato raffronto tra le prescrizioni del Codice e quanto invece deliberato dalla Regione Toscana oltre ad alcune nostre considerazioni in proposito.
Nello stesso Allegato 1 si esamina anche la situazione attuale che interessa le Commissioni locali per il Paesaggio per il controllo delle autorizzazioni, perché anche queste, allo stato dei fatti, contrastano con le prescrizioni del Codice e risultano del tutto inutili.
Ricordiamo inoltre che una sentenza della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità (per incompatibilità con il Codice) di alcune norme urbanistiche della Regione Toscana che non ha ancora provveduto alla dovuta revisione della propria legge 1/2005 sull’uso del territorio.
Per la salvaguardia del paesaggio, oggi così in pericolo, è fondamentale la qualificazione di questi organismi proprio nel senso della tutela, e quanto attuato dalla Regione Toscana evidentemente non va in questa direzione, perché gli Enti che si occupano specificatamente di tutela saranno sempre in minoranza all’interno di questi organismi..
Pertanto siamo a richiedere a codesto Ministero una verifica della corretta applicazione delle norme nazionali del Codice da parte della Regione Toscana e un’azione atta a garantire una corretta e totale applicazione di quanto da esse prescritto.
 
ALLEGATO 1
 
UN’ANALISI: LE COMMISSIONI
 
1. LE COMMISSIONI REGIONALI PROPOSITIVE DELLA TUTELA
 
IL CODICE ( Art. 137 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Art. 137 - Commissioni regionali
1.      Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2.      Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
LA REGIONE TOSCANA ( Artt. 1/2 della L.R. 26/2006 , BURT N° 21 del 7.7.2006)
Art. 1 - Istituzione delle commissioni
1.  In attuazione di quanto previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ……. è
istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico …..
Art. 2 - Composizione e durata
1.  Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;
d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
2.  Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di cui:
a) due designati direttamente dalla Regione;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL)
secondo il procedimento indicato all’articolo 3.
3.  I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie
di soggetti:
a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;
b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia.
4.  Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i membri effettivi.
5.      I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque anni (non si dice se l’incarico è rinnovabile).
 
OSSERVAZIONI
La Regione ha scelto di istituire Commissioni di livello provinciale invece che una sola commissione regionale.
Al di là dei membri di diritto, la Regione fa scelte precise all’interno delle possibilità date dal Codice sulla designazione degli altri membri, in numero di quattro.
A.    In primis la Regione riserva alla sua scelta solo 2 dei quattro componenti aggiuntivi.
B.     La Regione scarta la formulazione di scegliere all’interno di terne fornite dalle categorie esterne (università toscane, Fondazioni, Associazioni)
C.     La Regione delibera che i 2 membri di sua nomina sono indicati dalla stessa Regione tra docenti universitari o “altri soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”. Nel testo regionale scompare il riferimento specifico a due categorie precisamente individuate dal Codice, ovvero le Fondazioni di promozione e tutela paesaggistica e le Associazioni portatrici di interessi diffusi (ad es. Italia Nostra, WWF……).
D.    Il testo regionale formalmente non scarta esponenti di Fondazioni e Associazioni, ma non si impegna a scegliere anche nel loro ambito. La scelta della Regione non passerà attraverso le indicazioni ‘istituzionali’ fornite da Università, Fondazioni, Associazioni, ma sarà una scelta ‘sua’ propria interamente autonoma su singoli che hanno i requisiti richiesti dal Codice.
E.     Il Codice afferma che tutti e 4 i membri aggiuntivi devono possedere i requisiti specifici di particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. Tale requisito non è invece richiesto dalla Regione per i 2 membri la cui designazione viene delegata alla Provincia e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che sceglieranno tra “i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia stessa” a cui non si chiedono nemmeno i requisiti di cui sopra. Questo comporta re-inserire nella Commissione paesaggistica membri coinvolti interamente nell’ordinaria pianificazione urbanistica, mischiando pericolosamente i due livelli (urbanistico e paesaggistico) che il Codice invece vuole tenere nettamente separati (v. punto successivo), perché i controllori non devono e non possono essere i controllati!
 
 
2. LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO
IL CODICE (artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, il Codice prescrive l’accertamento della compatibilità e il rilascio della specifica autorizzazione da parte regionale. L’art. 146, c. 3, del Codice prevede che le Regioni possono delegare la funzione autorizzatoria “alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali…al fine di assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali”. Le autorizzazioni paesaggistiche possono essere delegate ai singoli Comuni solo ed eventualmente dopo l’approvazione definitiva del piano paesaggistico e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. In caso di delega ai Comuni rimane sempre vincolante il parere della Soprintendenza.
L’art. 148 del Codice prescriveva che entro il 31.12.2006 la Regione promuovesse l’istituzione e disciplinasse le Commissioni locali per il paesaggio, di supporto ai soggetti sovracomunali delegati in materia di autorizzazione paesaggistica: “Le Commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienzanella tutela del paesaggio”.
 
LE NORME REGIONALI(L.R. 1/2005 art. 89)
Nella L.R. 1/2005 si assegnano ai Comuni il controllo e la gestione della tutela paesaggistica attraverso le Commissioni comunali per il paesaggio. L’art. 89 della L.R. lascia pressoché inalterata la composizione di queste Commissioni rispetto alle norme precedenti, formate da “esperti in materia paesistica e ambientale”, da scegliere dai Comuni tra i professionisti iscritti da 5 anni agli albi professionali degli architetti, agronomi, ingegneri, geologi, tra i docenti universitari etc. Questa formulazione contrastava già con la prima stesura del Codice (che all’art.148 prescriveva che i soggetti delle Commissioni fossero esperti nella tutela del paesaggio), ma oggi è del tutto incompatibile con i nuovi artt. 146 e 148 del Codice. E’ incompatibile (e quindi illegittima) la delega paesaggistica alla scala comunale, ma è incompatibile anche la composizione delle Commissioni stesse che devono essere formate da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, non semplicemente daprofessionisti del mattone.
 
OSSERVAZIONI
Ad oggi non abbiamo traccia di modifiche della legge regionale n° 1/2005 in adeguamento al Codice su questo punto.
Certo è che le Commissioni comunali attuali sono risultate per niente efficaci nel controllo degli interventi in zone paesaggisticamente tutelate. Se qualcosa del paesaggio toscano si è salvato questo è dovuto soprattutto a qualche intervento a posteriori delle Soprintendenze che sono riuscite (ma sempre meno) a fermare quello che le Commissioni hanno lasciato sempre passare. Filiazioni dirette dei Consigli Comunali (con due membri indicati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza), hanno mostrato di avere negli Amministratori che li hanno nominati i loro diretti referenti e ad essi rispondono. Non solo, ma con l’entrata in vigore della L.R. 1/2005, a seguito dell’adozione della locuzione generica “il Comune” all’interno dell’art. 89, si è arrivati all’interpretazione che la scelta e la nomina dei componenti di queste Commissioni è spettante non al Consiglio Comunale, ma addirittura alla Giunta. Così le Giunte di diversi Comuni (tra i quali anche un capoluogo di Provincia come Lucca con Del. G.M. 127 del 26.5.06) hanno proceduto a rinnovare in totale autonomia la composizione di questi Organismi… senza alcuna reazione da parte della Regione Toscana! Occorre una immediata e chiarificatrice modifica della LR.1/2005 su questo punto.
Per garantire un vero controllo sugli interventi in aree paesaggisticamente protette, inoltre, deve prevedersi l’acquisizione preventiva del parere ambientale da parte delle Soprintendenze e delle Commissioni anche sui piani urbanistici attuativi che interessano parti di aree sottoposte a tutela (e non solo a posteriori sulle singole concessioni edilizie)…Senza questo…non andremo in alcuna direzione! Perché nessuno, nemmeno una Soprintendenza avrà la forza di annullare un piano già approvato e che ha mosso e reso raggiungibili enormi interessi economici. Questo correttivo sembra che sia stato inserito nel testo del PIT (Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana adottato con Del. CRT n° 45 del 4 aprile 2007).
Ma ancora c’è un grave pericolo costituito dal voluto fraintendimento del termine “sovracomunale” riferito alla scala in cui operano queste Commissioni. Si sostiene da parte dei tecnici regionali, che hanno illustrato nelle varie sedi i cambiamenti apportati dal PIT, che basta che due Comuni si mettano d’accordo per costituire una propria Commissione “sovracomunale” per essere in regola con quanto sostiene il Codice! Un modo insomma per aggirare la legge e il principio che il controllo paesaggistico non può essere esercitato a livello comunale!!
postato da: gruppo17 alle ore 16:18 | link | commenti
categorie: 02 le nostre iniziative
venerdì, 22 giugno 2007

Iniziative
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCCA/ LO SVILUPPO DI TERRAZZOPOLI

Ancora nuove terrazze sui tetti del centro storico di Lucca.
Abusive o con l'imprimatur “regolari” ?
Questa una nuova segnalazione della Sezione lucchese di Italia Nostra

 
Roberto Mannocci,Presidente Italia Nostra, Sezione di Lucca
 
 
Le foto allegate mostrano la recentissima costruzione dell’ennesimo terrazzo nel centro storico lucchese, questa volta sulla via del Fosso, nel tratto che costeggia le mura urbane cinquecentesche tra il baluardo S. Regolo e quello S. Colombano.
Il nuovo terrazzo è stato ricavato usando come piano di calpestio la copertura di un vecchio locale di servizio sottostante e la porta di accesso è stata ottenuta tagliando la muratura dei locali sottotetto (divenuti abitabili): un disinvolto “sbrano” che ha interrotto e asportato una parte del grosso cornicione modanato che corona la costruzione su tre lati. Poi, per sfruttare al massimo la modesta estensione della terrazza,  il parapetto in ferro è stato portato a coincidere con il limite esterno della gronda invece che in corrispondenza dei muri sottostanti, come logica, tradizione e “garbo” avrebbero voluto.
L’intervento interessa un palazzetto di appartamenti (tipico del tessuto urbano lucchese) che ha il suo ingresso principale su via C. Piaggia ed è stato effettuato sul fronte retrostante che prospetta sulla passeggiata pensile delle Mura.
Insomma un’altra testimonianza che la piovra “terrazzopoli” sta vegetando bene sul centro storico lucchese!
Chiediamo a Comune (e  per suo tramite al Collegio ambientale) e allaSoprintendenza se per questo intervento è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione paesaggistica prescritta.
In caso negativo, come noi vogliamo pensare, chiediamo che si intervenga contro i responsabili come prescrivono le norme vigenti e si obblighi  alla rimessa in pristino.
In caso positivo, invece, …
In attesa di rassicurazioni, inviamo i migliori saluti.


Terrazzo_1




































Postilla
Sulla stampa del 27 giugno c'é la replica dei proprietari del terrazzino che affermano "Tutto regolare! DIA N° 2256 del 29 aprile 2004 e parere ambientale del 15 ottobre 2004!"
La risposta possibile è una sola e non certamente indirizzabile al proprietario dell'immobile! "Aboliamo norme di piano regolatore,  Collegio Ambientale e Soprintendenza come elementi assolutamente inutili!" Riempiamo in questo modo i puntini di sospensione che avevamo messo in calce alla nota!

postato da: gruppo17 alle ore 17:10 | link | commenti
categorie: 02 le nostre iniziative
giovedì, 21 giugno 2007

Iniziative
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Lettera al Direttore regionale
BBCCPP della Calabria
 
 
Teresa Liguori, consigliere nazionale ItaliaNostra
Gianni De Marco, responsabile WWF Pollino
Claudio Zicari, Gruppo Archeologico del Pollino

 
L’associazione ItaliaNostra, il WWF Pollino sez. calabrese e il Gruppo Archeologico del Pollino rendono noto il loro intendimento comune nell’aver chiesto al Direttore regionale BB CC e P., arch.Francesco Prosperetti, delucidazioni circa la mancata riqualificazione del sito destinato a Punto Informativo del Parco del Pollino nei pressi del Santuario di Santa Maria delle Armi (Cerchiara di Calabria) e su alcuni interventi di restauro.
Le associazioni tengono a precisare la volontà nel chiedere alle Istituzioni competenti di proseguire nel ripristino dei luoghi, considerato l’ormai concorde ripensamento circa l’ubicazione e la costruzione dell’edificio in cemento armato (Punto Informativo) nei pressi del monumento medievale.
Esprimono perplessità, inoltre, per i nuovi lavori di ristrutturazione già intrapresi all’interno del Santuario, si riservano di richiedere approfondimenti sulle tecniche, le finalità e le motivazioni dell’abbattimento di antichi solai del Cinquecento e, infine, sollecitano la Direzione regionale BB CC e P. per un urgente intervento per porre rimedio al degrado dei pregevoli affreschi del Settecento all’interno della chiesa, sopra l’altare maggiore, già in parte compromessi dalle infiltrazioni esterne. 

SantuarioCerchiara

SantuarioCerchiaraInterno




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postato da: gruppo17 alle ore 22:28 | link | commenti
categorie: 02 le nostre iniziative
lunedì, 18 giugno 2007

Iniziative
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PER UNA SOPRINTENDENZA ADEGUATA...

Ecco la nota che la Sezione lucchese di Italia Nostra ha inviato al Ministero indicando quanto a suo giudizio è indispensabile fare perché la recente Soprintendenza lucchese sia adeguata al delicato compito di tutelare i beni di sua spettanza.
 
Roberto Mannocci, Presidente Italia Nostra, sezione di Lucca
 
Sono trascorsi due anni e mezzo dall’istituzione della nuova Soprintendenza in oggetto. Riteniamo che sia giusto e conveniente provare a fare un bilancio sull’efficacia della nuova Istituzione e con questa nota vogliamo offrire, costruttivamente, materia di riflessione a codesto Ministero per rendere sempre più efficiente e rispondente agli scopi istituzionali l’azione di questo Organismo.
Dopo un lungo periodo di difficoltà iniziali, in parte anche comprensibile per l’avvio di un nuovo Ufficio “senza risorse e senza sede”, periodo in cui sarebbe stata necessaria una comprovata e alta esperienza direzionale che invece non c’è stata, la responsabilità dell’Ufficio è stata assegnata ad interim al dott. Bruno Santi che continua a dirigere la soprintendenza ai Beni Artistici di Firenze. Sul piano operativo ci sembra che la funzionalità dell’insieme abbia subìto una svolta decisiva in senso positivo.
Ma diversi e gravi sono ancora i problemi che, a nostro giudizio, chiedono di essere risolti quanto prima e che qui brevemente elenchiamo.
a.      Sede - La sede è ancora insufficiente perché costringe il personale a condividere stanze anguste (già facenti parte di un semplice appartamento). Abbiamo notato, ad esempio, che in una stanza si concentrano anche quattro funzionari tecnici e, in occasione del ricevimento del pubblico, la necessaria privacy resta una pura chimera. E’ tuttavia al nastro di partenza un progetto di sistemazione di un altro piano dell’edificio da parte del Comune di Lucca. Questi altri ambienti (analoghi qualitativamente e quantitativamente a quelli già occupati) comunque daranno soltanto un minimo di respiro non rappresentando una vera soluzione definitiva per la sede e per la sua rappresentatività. E’ comunque ancora irrisolto l’accesso ai locali da parte dei disabili.
b.      Personale - Il personale assegnato alla nuova Soprintendenza è insufficiente per i compiti che è chiamato ad assolvere. Se i funzionari del settore storico/artistico (per qualità, esperienze maturate, titoli e numero) riescono in qualche modo a coprire le necessità dei territori delle due Province, altrettanto non può dirsi per il settore amministrativo e per quello tecnico dell’architettura e del paesaggio. In particolare per quest’ultimo (dove assistiamo ad un aggravio di lavoro inconcepibile e inammissibile per il ben fare) esiste solo un funzionario avente i titoli per il ruolo ricoperto mentre il restante personale tecnico proviene totalmente da altri settori (province, comuni etc..) e non ha mai maturato un’esperienza nel settore (proprio oggi delicatissimo e problematico) della tutela dei beni architettonici e paesaggistici. Quanto affermiamo è un dato di fatto e non vuole assolutamente disconoscere l’impegno comunque profuso dai singoli, che sono insufficienti nel numero, ai quali manca tuttavia una formazione specifica e il cui coordinamento grava esclusivamente sull’unico funzionario di esperienza assegnato all’ufficio.
c.       Soprintendente - I due Soprintendenti che si sono succeduti (Ficacci e Santi) hanno avuto incarichi provvisori, il primo come reggente al suo primo incarico e quindi privo della necessaria esperienza di direzione di un ufficio complesso come una soprintendenza “mista”, il secondo ad interim (ma non a tempo pieno dovendo continuare a curare le questioni dell’altro territorio di sua competenza, un territorio del valore di Firenze). Altro problema è dato dal fatto che i due Soprintendenti sono ambedue storici dell’arte che mai prima d’ora hanno avuto a che fare con la complessità degli iter edilizi, dei limiti temporali posti all’espressione del parere paesaggistico, del numero di pratiche edilizie che giungono sulle scrivanie di ogni singolo funzionario, delle pressioni delle Amministrazioni comunali, dei professionisti… Se il dott. Bruno Santi, con la sua esperienza nel settore amministrativo, pur nel limite dei due giorni settimanali che egli ha potuto assegnare all’Ufficio lucchese, è riuscito a sanare in gran parte la situazione in questo settore (e per ciò Italia Nostra ne è molto grata), ancora non ha potuto per motivi obiettivi dare una guida vera e propria al settore dei beni architettonici, ma soprattutto paesaggistici.
d.      Beni architettonici e paesaggistici - A più riprese questa Sezione ha segnalato problematiche che interessano questi beni sia alla sede centrale del Ministero che, soprattutto, cercando di investire la Direzione regionale, che in realtà abbiamo sempre trovato pronta a recepire le nostre segnalazioni. A mo’ di riepilogo sommario citiamo il caso del Teatro pucciniano a Torre del Lago, delle serre agrarie trasformate in blocchi di appartamenti, dei lavori/non lavori al transetto della cattedrale di S. Martino di Lucca, di chiese che si vogliono trasformare in mini residence, dei viali alberati a rischio scomparsa, del patrimonio di archeologia industriale locale che sta per essere cancellato, del paesaggio agrario delle corti rurali, degli impatti ambientali delle trasformazioni viarie ed edilizie che stavano e stanno investendo anche le nostre magnifiche colline, delle “distruzioni” urbane apportate dai nuovi arredi sia nei capoluoghi che nei borghi minori, dell’edilizia ecclesiastica in abbandono, del Parco delle Apuane, dell’escavazione di marmi e di inerti, dei problemi della costa…. Se fino ad ora abbiamo fatto questo, è perché sentivamo necessario un vero interlocutore in questo settore. Interlocutore che non c’è mai stato e che avrebbe il compito di guidare il lavoro dei funzionari provenienti tutti da esperienze così diverse e spesso così poco attinenti le materie paesaggistiche e della tutela. Per questo, per l’efficienza di questo Ufficio così poco ponderatamente e frettolosamente istituito e attrezzato, crediamo che sia indispensabile porre al suo vertice sia una persona di esperienza amministrativa, sia competente nei settori dell’architettura e del paesaggio, essendo questi i settori più delicati che interessano i preziosi territori delle due province come si evince dal parzialissimo elenco di problematiche sopra trascritto.
e.       Il Codice e i beni paesaggistici - A seguito della convenzione di inizio anno tra codesto Ministero e la Regione Toscana stanno per concretizzarsi i piani paesaggistici prescritti dal Codice dei BB. CC. e PP.. A questo fine la Regione Toscana ha provveduto a formare le Commissioni provinciali per il paesaggio che avranno il compito di verificare i vari ambiti territoriali da sottoporre ai diversi gradi di tutela (1). Entro il maggio del 2008 queste Commissioni devono aver concluso il loro lavoro iniziale e devono essere operativi i Piani paesaggistici. Orbene è fondamentale che in questa fase gli Organismi istituzionalmente preposti alla tutela siano fortemente rappresentati in queste Commissioni con persone ai massimi livelli, perché l’aspetto paesaggistico non venga sopraffatto in concreto da considerazioni urbanistiche, come purtroppo è facilmente intuibile data la loro presenza minoritaria (1). Per ovviare in qualche modo a questa situazione riteniamo che per lo meno dovrebbe essere il Soprintendente in prima persona (con la propria autorevolezza) e non un semplice funzionario a partecipare ai lavori delle Commissioni e, per l’efficacia della sua opera in questo ambito, necessita che la sua competenza sia specifica nel settore paesaggistico.
 
Questa Sezione ha salutato con piacere l’istituzione del nuovo Organismo lucchese e le osservazioni sopra riportate vogliono favorire la trasformazione di una scelta fatta affrettatamente per pure finalità elettorali e di immagine (durante il precedente mandato legislativo) in un Organismo utile alla realtà concreta di questi territori. Già all’atto della sua formazione Italia Nostra ha evidenziato che l’efficacia della tutela non era garantita tanto dalla semplice vicinanza spaziale dell’Organismo al territorio di sua competenza. L’efficacia dell’Organismo di tutela si raggiunge soprattutto attraverso l’idoneità fisico/spaziale della sede e la dotazione delle attrezzature, la consistenza qualitativa e quantitativa del personale a disposizione proporzionali alle complessità delle situazioni presenti, l’efficienza e la specifica competenza del vertice che è chiamato a dirigerlo.
 
Fidando di aver dato un contributo al potenziamento dell’azione di tutela sul nostro territorio, ringraziamo dell’attenzione e inviamo rispettosi saluti.
 
 
 (1). Nel far questo, la Regione Toscana non ha rispettato (a nostro giudizio) le prescrizioni/indicazioni dell’art. 137del Codice (come modificato dal d.lgs. 157/2006), da un lato escludendo dall’inserimento in tali commissioni di tutte le Associazioni ambientaliste a cominciare dalla nostra, dall’altro immettendo in ogni Commissione provinciale un dipendente della Provincia (divenuto il presidente di ciascuna Commissione) e un dipendente di un Comune, e inserendo tra gli esperti nella tutela del paesaggio 2 docenti universitari che spesso mai si sono occupati né di paesaggio né tanto meno della sua tutela. Sul tema specifico (la cui analisi in questa sede ci porterebbe lontano) chiediamo, anticipando altra nostra lettera, un’attenta verifica da parte di codesto Ministero perché raffronti la coerenza con il Codice di quanto attuato dalla Regione Toscana in applicazione dell’art. citato 
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categorie: 02 le nostre iniziative
giovedì, 14 giugno 2007

Iniziative
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ANCORA SOS TERRITORIO
UN’IMPRESA, OVUNQUE E COMUNQUE…
E IN SOLI 7 GIORNI!


Ecco la presa di posizione della sede centrale di Italia Nostra sul pericolosissimo ddl 1532 in discussione al Senato. Questa lettera è stata inviata a tutti i gruppi parlamentari in data 13.06.07.
 
Giovanni Losavio, presidente nazionale di Italia Nostra
 
È giunto in discussione alla X Commissione del Senato della Repubblica (ma coinvolgerà anche altre Commissioni senatoriali) il ddl N° 1532 Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell’avvio dell’attività di impresa”, primo firmatario Daniele Capezzone, già approvato dalla Camera dei Deputati il 24 aprile u.s. nel più assoluto silenzio generale.
Il ddlN° 1532 è così sintetizzabile in uno slogan che ne volesse pubblicizzare i contenuti: “Un’impresa, ovunque e comunque… e in soli 7 giorni!!!” .
Lo slogan contiene i due “principi” che sono al contempo i maggiori pericoli insiti nell’iniziativa: la collocazione di impianti produttivi anche in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti e l’eccezionale brevità temporale di questa operazione.
 
Questo in dettaglio è quanto prevede l’articolato.
L’Art. 1, c. 2, definisce gli impianti produttivi come quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
L’art. 1, c. 3 e segg, prevede per ogni Comune l’istituzione dello sportello unico per le imprese (anche in forma associata tra comuni)o la designazione dell’Ufficio che dovrà assorbire al suo interno i compiti previsti dal ddl. A tale sportello unico o a tale Ufficio sono attribuite tutte le competenze inerenti i titoli autorizzativi, a cominciare dalle dichiarazioni e dalle domande.
L’Art. 1, c. 8, elenca i casi in cui non occorre autorizzazione alcuna (utilizzazione dei servizi presenti che non comportano ulteriori lavori nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, utilizzando prioritariamente zone con nuclei industriali già esistenti, anche se dismessi).
L’Art. 1, c. 9, definisce il caso in cui il progetto di impiantoproduttivo contrasta con lo strumento urbanistico (qualora lo stesso non abbia aree industriali sufficienti o non utilizzabili da quel progetto) perché interessa aree classificate agricole, residenziali, per attrezzature ecc.. Lo sportello unico “immediatamente” convoca la conferenza di servizi degli organismi interessati in seduta pubblica e in tale conferenza acquisisce e valuta le osservazioni. La conferenza deve tenersi entro 7 gg. dalla presentazione della documentazione (Art. 3, c. 2).
Il verbale della riunione è inviato poi al Consiglio comunale che delibera entro 30 gg.con decisione definitiva. Nel caso in cui il Consiglio comunale non dia parere positivo il Consiglio comunale stesso può deliberare una diversa localizzazione o diverse modalità di realizzazione del progetto. Se la conferenza dei servizi delibera conformemente a quanto indicato nella delibera comunale il progetto può essere realizzato senza alcun ulteriore passaggio, bastando una autodichiarazione di conformità tecnica.
L’Art. 2 esclude la possibilità di dare immediatamente avvio agli interventi quando la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione (ad es. per i profili attinenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la difesa nazionale, la tutela dell’ambiente…). In questo caso (Art. 3), lo sportello unico convoca per via telematica la conferenza dei servizi inviando, sempre per via telematica, la documentazione alle amministrazioni competenti che hanno 30 gg. di tempo per manifestare l’eventuale “motivato dissenso”. Se il “motivato dissenso” è espresso da amministrazioni in merito alla tutela paesaggistica, ambientale, della salute…..la decisione finale è rimessa al Consiglio dei Ministri o ai competenti organi collegiali degli enti territoriali cui appartiene l’amministrazione dissenziente. Questi Organismi tuttavia hanno a disposizione 30 gg. per deliberare (Art. 3, c. 6). Immaginiamo cosa può succedere nei palazzi dell’arbiter romano subissati dalle pratiche affluite dai comuni! E il silenzio entro quel brevissimo termine, in pratica infine obbligato, varrà consenso ad ogni intervento benché lesivo dei valori del paesaggio e della salute!
 
Il ddl N° 1532 pericolosamente introduce nuove prassi che cancellano i principi dell’urbanistica e quelli della partecipazione collettiva alla programmazione del territorio.
Per le attività produttive (intese nel senso lato di cui sopra), e solo per esse, su richiesta dei singoli diviene possibile introdurre varianti allo strumento urbanistico comunale senza seguire l’iter partecipativo e di coinvolgimento collettivo previsto sin dal 1942 (epoca fascista!): presentazione della variante urbanistica, adozione della stessa da parte del Consiglio comunale, pubblicazione, presentazione di osservazioni da parte dei cittadini, accoglimenti e/o controdeduzioni, definitiva approvazione del Consiglio comunale.
La variante allo strumento urbanistico secondo il ddl 1532 può essere decisa dalla conferenza di servizi e da un solo passaggio nel consiglio comunale! La partecipazione non può essere garantita dal fatto che la conferenza di servizi è pubblica (Art.3, c. 5) e che ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse e che possono proporre osservazioni in tale contesto. Ma in quale modo potranno essere avvisati e coinvolti tutti questi portatori di interessi privati o diffusi nell’inesistente tempo a disposizione?
 
Italia Nostra richiede ai Parlamentari impegnati nell’esame del provvedimento un’attenta ponderazione, nel senso ora descritto, sulle pericolose norme che possono portare ad una progressiva distruzione degli equilibri territoriali.
Quali Comuni, grandi e piccoli, avranno la capacità di anteporre l’interesse del territorio, resistendo alle richieste di impianti in ogni dove dettate da convenienze di singoli imprenditori e accompagnate dal miraggio delle sirene occupazionali?
Italia Nostra ribadisce l’importanza del principio di pianificazione che non può essere negato dalla volontà di razionalizzare e ridurre il tempo delle autorizzazioni, volontà sicuramente condivisibile, ma che non può essere perseguita a discapito dell’equilibrato sviluppo del territorio, contro il principio della partecipazione collettiva alle scelte che sul territorio incidono e perfino in danno del paesaggio e della salute.
postato da: gruppo17 alle ore 18:51 | link | commenti
categorie: 02 le nostre iniziative

Iniziative
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ItaliaNostra: no alla “svendita” del patrimonio forestale dei monti di Orsomarso, nel Parco del Pollino


Teresa Liguori, Consigliera nazionale ItaliaNostra

 

Il gruppo montuoso del Pollino costituisce un collante naturale tra Calabria e Basilicata più che una barriera. Vivere nel territorio del Pollino, (diventato Parco nazionale con il D.P.R. del 15 novembre 1993) accomuna più che dividere gli abitanti dei 24 comuni lucani e dei 32 calabresi.
Il Parco del Pollino comprende quasi tutto il gruppo montuoso, garantendo, oltre alla conservazione del patrimonio forestale, di notevole interesse per la presenza di numerosi endemismi, primo fra tutti il pino loricato, simbolo del Parco, (albero maestoso ed antico, presente solo nei Balcani), anche la sopravvivenza di specie animali fra le quali l’aquila reale, il falco pellegrino, il gufo nero, il corvo imperiale, il lupo appenninico ed il capriolo di Orsomarso.
Succede che tutto questo immenso patrimonio naturale, salvaguardato, dopo tante peripezie,
grazie ad una legge coraggiosa ed innovativa che metteva a riparo da distruzioni e tagli migliaia di ettari di bosco, la legge quadro sulle aree protette 394/91, da alcuni anni ormai continua a subire della aggressioni che ne minano la biodiversità forestale, rendendo così vane le lotte di quei pochi coraggiosi e tenaci ambientalisti ( Ceruti, Cederna, Osio, Fazio, Pratesi, Tassi, Stringher) che hanno portato  all’istituzione dei Parchi nazionali.
 Realizzare i parchi e pensare ad uno sfruttamento economico dei boschi che rappresentano il principale serbatoio di biodiversità nell’Appennino è una situazione non solo stridente con la gestione sostenibile dei parchi ma è anche inaccettabile perchè in questo modo si tagliano le radici stesse dei parchi.