Iniziative
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAESAGGIO TOSCANO /
CHE LE COMMISSIONI SERVANO A QUALCOSA…
Una nota e un’analisi della sezione lucchese di Italia Nostra indirizzate al Ministero per i BB. CC., con le quali si chiede un’urgente verifica sulla rispondenza delle norme regionali toscane con quelle del Codice dei BB. CC. Nel mirino sia le Commissioni del Paesaggio propositive della tutela recentemente istituite (art. 137 del Codice e succ. modifica) sia quelle locali cui spetterebbe il controllo in prima istanza sugli interventi nelle zone paesaggisticamente vincolate, ma che, risultando diretta diramazione dei Comuni (anzi delle Giunte comunali!), sono sempre totalmente inutili!!!!
Roberto Mannocci, Presidente Italia Nostra Sezione di Lucca
OGGETTO - Regione Toscana: Le Commissioni per il Paesaggio – Prescrizioni del Codice e attuazione delle stesse da parte della Regione Toscana – Richiesta di verifica
Con L.R. N° 26 del 29 Giugno 2006 il Consiglio Regionale della Toscana ha istituito le Commissioni per il Paesaggio previste dall’art. 137 del Codice dei BB. CC. (come modificato dal d.lgs. 157 del 24.03.06).
Con Decr. del Pres. della Giunta Reg. Tosc. N° 8 del 18.01.07 sono stati nominati i componenti di queste Commissioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico per gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del d.lgs.42/2004.
I modi con cui si è pervenuti a tali nomine con i due atti regionali sopra ricordati, a nostro giudizio, non sono rispettosi di quanto stabilito dal Codice.
A livello di Regione Toscana infatti sono stati aprioristicamente esclusi due dei soggetti previsti dal Codice: le Fondazioni e le Associazioni che si occupano di tutela. Al loro posto sono stati immessi invece nel novero dei 2 esperti nellatutela del paesaggio 2 tecnici delle amministrazioni Provinciali e Comunali designati rispettivamente dalle singole provincie e dall’Associazione dei Comuni. Gli altri 2 esperti nella tutela del paesaggio previsti dal Codice sono stati nominati nel campo dei docenti universitari, ma il curriculum di diversi di essi non è per niente coerente con la competenza ed esperienza prescritta, trattandosi solo di esperti di pianificazione, partecipazione urbanistica, progettazione architettonica, storia dell’arte, arti grafiche…...
Nell’Allegato 1 presentiamo un dettagliato raffronto tra le prescrizioni del Codice e quanto invece deliberato dalla Regione Toscana oltre ad alcune nostre considerazioni in proposito.
Nello stesso Allegato 1 si esamina anche la situazione attuale che interessa le Commissioni locali per il Paesaggio per il controllo delle autorizzazioni, perché anche queste, allo stato dei fatti, contrastano con le prescrizioni del Codice e risultano del tutto inutili.
Ricordiamo inoltre che una sentenza della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità (per incompatibilità con il Codice) di alcune norme urbanistiche della Regione Toscana che non ha ancora provveduto alla dovuta revisione della propria legge 1/2005 sull’uso del territorio.
Per la salvaguardia del paesaggio, oggi così in pericolo, è fondamentale la qualificazione di questi organismi proprio nel senso della tutela, e quanto attuato dalla Regione Toscana evidentemente non va in questa direzione, perché gli Enti che si occupano specificatamente di tutela saranno sempre in minoranza all’interno di questi organismi..
Pertanto siamo a richiedere a codesto Ministero una verifica della corretta applicazione delle norme nazionali del Codice da parte della Regione Toscana e un’azione atta a garantire una corretta e totale applicazione di quanto da esse prescritto.
ALLEGATO 1
UN’ANALISI: LE COMMISSIONI
1. LE COMMISSIONI REGIONALI PROPOSITIVE DELLA TUTELA
IL CODICE ( Art. 137 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Art. 137 - Commissioni regionali
1. Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
LA REGIONE TOSCANA ( Artt. 1/2 della L.R. 26/2006 , BURT N° 21 del 7.7.2006)
Art. 1 - Istituzione delle commissioni
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ……. è
istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico …..
Art. 2 - Composizione e durata
1. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;
d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di cui:
a) due designati direttamente dalla Regione;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL)
secondo il procedimento indicato all’articolo 3.
3. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie
di soggetti:
a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;
b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia.
4. Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i membri effettivi.
5. I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque anni (non si dice se l’incarico è rinnovabile).
OSSERVAZIONI
La Regione ha scelto di istituire Commissioni di livello provinciale invece che una sola commissione regionale.
Al di là dei membri di diritto, la Regione fa scelte precise all’interno delle possibilità date dal Codice sulla designazione degli altri membri, in numero di quattro.
A. In primis la Regione riserva alla sua scelta solo 2 dei quattro componenti aggiuntivi.
B. La Regione scarta la formulazione di scegliere all’interno di terne fornite dalle categorie esterne (università toscane, Fondazioni, Associazioni)
C. La Regione delibera che i 2 membri di sua nomina sono indicati dalla stessa Regione tra docenti universitari o “altri soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”. Nel testo regionale scompare il riferimento specifico a due categorie precisamente individuate dal Codice, ovvero le Fondazioni di promozione e tutela paesaggistica e le Associazioni portatrici di interessi diffusi (ad es. Italia Nostra, WWF……).
D. Il testo regionale formalmente non scarta esponenti di Fondazioni e Associazioni, ma non si impegna a scegliere anche nel loro ambito. La scelta della Regione non passerà attraverso le indicazioni ‘istituzionali’ fornite da Università, Fondazioni, Associazioni, ma sarà una scelta ‘sua’ propria interamente autonoma su singoli che hanno i requisiti richiesti dal Codice.
E. Il Codice afferma che tutti e 4 i membri aggiuntivi devono possedere i requisiti specifici di particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. Tale requisito non è invece richiesto dalla Regione per i 2 membri la cui designazione viene delegata alla Provincia e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che sceglieranno tra “i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia stessa” a cui non si chiedono nemmeno i requisiti di cui sopra. Questo comporta re-inserire nella Commissione paesaggistica membri coinvolti interamente nell’ordinaria pianificazione urbanistica, mischiando pericolosamente i due livelli (urbanistico e paesaggistico) che il Codice invece vuole tenere nettamente separati (v. punto successivo), perché i controllori non devono e non possono essere i controllati!
2. LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO
IL CODICE (artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 157/2006)
Per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, il Codice prescrive l’accertamento della compatibilità e il rilascio della specifica autorizzazione da parte regionale. L’art. 146, c. 3, del Codice prevede che le Regioni possono delegare la funzione autorizzatoria “alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali…al fine di assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali”. Le autorizzazioni paesaggistiche possono essere delegate ai singoli Comuni solo ed eventualmente dopo l’approvazione definitiva del piano paesaggistico e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. In caso di delega ai Comuni rimane sempre vincolante il parere della Soprintendenza.
L’art. 148 del Codice prescriveva che entro il 31.12.2006 la Regione promuovesse l’istituzione e disciplinasse le Commissioni locali per il paesaggio, di supporto ai soggetti sovracomunali delegati in materia di autorizzazione paesaggistica: “Le Commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienzanella tutela del paesaggio”.
LE NORME REGIONALI(L.R. 1/2005 art. 89)
Nella L.R. 1/2005 si assegnano ai Comuni il controllo e la gestione della tutela paesaggistica attraverso le Commissioni comunali per il paesaggio. L’art. 89 della L.R. lascia pressoché inalterata la composizione di queste Commissioni rispetto alle norme precedenti, formate da “esperti in materia paesistica e ambientale”, da scegliere dai Comuni tra i professionisti iscritti da 5 anni agli albi professionali degli architetti, agronomi, ingegneri, geologi, tra i docenti universitari etc. Questa formulazione contrastava già con la prima stesura del Codice (che all’art.148 prescriveva che i soggetti delle Commissioni fossero esperti nella tutela del paesaggio), ma oggi è del tutto incompatibile con i nuovi artt. 146 e 148 del Codice. E’ incompatibile (e quindi illegittima) la delega paesaggistica alla scala comunale, ma è incompatibile anche la composizione delle Commissioni stesse che devono essere formate da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, non semplicemente daprofessionisti del mattone.
OSSERVAZIONI
Ad oggi non abbiamo traccia di modifiche della legge regionale n° 1/2005 in adeguamento al Codice su questo punto.
Certo è che le Commissioni comunali attuali sono risultate per niente efficaci nel controllo degli interventi in zone paesaggisticamente tutelate. Se qualcosa del paesaggio toscano si è salvato questo è dovuto soprattutto a qualche intervento a posteriori delle Soprintendenze che sono riuscite (ma sempre meno) a fermare quello che le Commissioni hanno lasciato sempre passare. Filiazioni dirette dei Consigli Comunali (con due membri indicati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza), hanno mostrato di avere negli Amministratori che li hanno nominati i loro diretti referenti e ad essi rispondono. Non solo, ma con l’entrata in vigore della L.R. 1/2005, a seguito dell’adozione della locuzione generica “il Comune” all’interno dell’art. 89, si è arrivati all’interpretazione che la scelta e la nomina dei componenti di queste Commissioni è spettante non al Consiglio Comunale, ma addirittura alla Giunta. Così le Giunte di diversi Comuni (tra i quali anche un capoluogo di Provincia come Lucca con Del. G.M. 127 del 26.5.06) hanno proceduto a rinnovare in totale autonomia la composizione di questi Organismi… senza alcuna reazione da parte della Regione Toscana! Occorre una immediata e chiarificatrice modifica della LR.1/2005 su questo punto.
Per garantire un vero controllo sugli interventi in aree paesaggisticamente protette, inoltre, deve prevedersi l’acquisizione preventiva del parere ambientale da parte delle Soprintendenze e delle Commissioni anche sui piani urbanistici attuativi che interessano parti di aree sottoposte a tutela (e non solo a posteriori sulle singole concessioni edilizie)…Senza questo…non andremo in alcuna direzione! Perché nessuno, nemmeno una Soprintendenza avrà la forza di annullare un piano già approvato e che ha mosso e reso raggiungibili enormi interessi economici. Questo correttivo sembra che sia stato inserito nel testo del PIT (Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana adottato con Del. CRT n° 45 del 4 aprile 2007).
Ma ancora c’è un grave pericolo costituito dal voluto fraintendimento del termine “sovracomunale” riferito alla scala in cui operano queste Commissioni. Si sostiene da parte dei tecnici regionali, che hanno illustrato nelle varie sedi i cambiamenti apportati dal PIT, che basta che due Comuni si mettano d’accordo per costituire una propria Commissione “sovracomunale” per essere in regola con quanto sostiene il Codice! Un modo insomma per aggirare la legge e il principio che il controllo paesaggistico non può essere esercitato a livello comunale!!